Dpcm, chiusure divieti e affari

L a C ostituzione ammette la limitazione della libertà personale per interessi pubblici come la salute o la sicurezza, anche se disposte con una normale legge. Lo dice l’articolo 16. Ma come ha detto il tribunale di Roma, né il Governo né il Parlamento possono delegare un’autorità amministrativa, come il presidente del Consiglio, a legiferare con così tale pienezza di poteri in materia di libertà personali protette dalla Costituzione. Ora, Leggi a parte, sulla base di quanto siamo stati costretti a vivere e considerato che tra divieti e restrizioni nulla è mutato nella trasmissione del virus, voglio fare il punto su una questione che potremmo definire di buon senso. Sorvolo anche sulla perplessità scientifica degli immunologi circa la “velocità” della somministrazione dei vaccini e sugli effetti collaterali. E persino sulle imposizioni santificate e perciò salvifiche dei virologi sull'utilizzo manicheo della mascherina, propagandata a tal punto da farla assurgere a prevenz...