No, proprio non ci siamo! Il referendum
inerente la modifica della Costituzione sta assumendo, come al
solito, i connotati di un derby senza scampo e esclusioni di colpi
bassi.
Lo stiletto lo usano in pochi per
dimostrare i passaggi da evitare, non per andare contro a Renzi che in
un primo momento aveva affidato all'esito positivo del referendum la
sua sorte politica. Bensì, per illuminare, o forse sarebbe meglio
dire, togliere il prosciutto sugli occhi dei partigiani dell'una e
dell'altra sponda.
Sono fermamente convinto che il voto
del 4 dicembre di quest'anno è vissuto dalla stragrande maggioranza
degli italiani come se fosse una sfida tra Roma e Lazio, Milan Inter
o sampadoria genoa. Grazie anche alla tv spazzatura! Ai talck show in
cui dura di più la pubblicità degli assorbenti che il dibattito
serio tra i sostenitori del sì e del no.
E data la pigrizia dei telespettatori
che sia affidano partigianamente all'una o all'altra sponda, siccome
intendo il referendum una operazione di alta democrazia e
partecipata, sarebbe auspicabile che, chi
ha facoltà decisionale mettesse tutti i cittadini, anagraficamente
coinvolti al voto ma anche le giovani generazioni che ancora non
possono esercitare questo ufficio, di compredere quanto si vuole
modificare. chiarire e appainare le controversie.
Intanto c'è da dire che siamo stati
chiamati a dire sì o no alla proposta di legge Boschi sulla riforma
costituzionale perché in sede di votazione in Parlamento il
ddl non ha ottenuto la maggioranza dei voti.
La decisione della sua entrata in vigore spetterà, dunque, a noi cittadini.
La decisione della sua entrata in vigore spetterà, dunque, a noi cittadini.
Il testo della riforma Boschi introduce
diverse novità, tra cui l’abolizione del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la
modifica del quorum per l’elezione del presidente della Repubblica
e l’aumento del numero delle firme necessarie per proporre un
referendum.
- Superamento del bicameralismo perfettamente paritario
- Riduzione del numero dei senatori e taglio delle spese
- Revisione della suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni
- Eliminazione delle province dalla costituzione e soppressione
del CNEL
Il Senato è composto al massimo da 100 membri: 95 sono eletti con metodo proporzionale dai consigli e scelti tra i consiglieri regionali e i membri sindaci; 5 senatori sono nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di massimo 7 anni non rinnovabile.
Per quanto riguarda lo status dei senatori, la durata del mandato deve coincidere con quella dei consigli regionali dai quali sono eletti e ai senatori non spetta alcuna indennità per l’esercizio del mandato e le loro attività parlamentari.
Fine del bicameralismo perfetto significa che Senato e Camera dei deputati esercitano la funzione legislativa paritaria solo in alcune materie:
- leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali
- tutela delle minoranze linguistiche
- referendum
- ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di comuni e città metropolitane
- autonomie regionali
Le proposte di modifica riferite a progetti di legge in cui è prevista la “clausola di supremazia”, adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo a maggioranza assoluta.
Facendo un piccolo passo indietro, la clausola di supremazia consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiede la tutela dell’unità giuridica ed economica del Paese.
I tempi del procedimento
legislativo vengono ridotti nel caso di ddl in materia di
bilancio e di quelli in cui è prevista la clausola di supremazia.
Inoltre il Governo, per garantire una corsia preferenziale ai ddl
essenziali per l’attuazione del suo programma, può chiedere la
votazione entro e non oltre 70 giorni, fatta esclusione per alcuni
tipi di leggi come quelle elettorali e quelle di ratifica dei
trattati.
Riepilogando:
La Camera dei deputati diventerà l’unica assemblea legislativa e manterrà da sola il potere di votare la fiducia al governo. Si tratta di un aspetto controverso che, se da un lato porterebbe a velocizzare il processo legislativo, dall’altro potrebbe assegnare troppi poteri ai futuri governi.
2) Un nuovo Senato
Il numero dei senatori verrà ridotto da 315 a 100 di cui 5 saranno scelti dal Presidente della Repubblica e 5 dalle Regioni “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”.
Inoltre i senatori non riceveranno alcuna indennità aggiuntiva ma godranno dell’immunità parlamentare. Restano i senatori a vita: saranno gli ex presidenti della Repubblica che non verranno conteggiati nel numero dei senatori scelti dal Colle.
3) La funzione legislativa del Senato
I senatori avranno competenza legislativa per quanto riguarda le riforme costituzionali, le ratifiche dei trattati internazionali relative all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le leggi elettorali degli enti locali e quelle sui referendum popolari. Inoltre ogni disegno di legge approvato dalla Camera verrà subito trasmesso al Senato che entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, potrà disporne l’esame.
Nei trenta giorni successivi il Senato potrà deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo sulle quali, in seguito, la Camera si pronuncerà invia definitiva. Ai nuovi senatori spetterà anche il compito di esprimersi sulle leggi di bilancio ma entro 15 giorni e con la maggioranza assoluta.
Anche in questo caso, l’ultima parola spetterà sempre alla Camera. Infine, il governo potrà chiedere alla Camera che un provvedimento ritenuto fondamentale per l’attuazione del suo programma sia esaminato in via prioritaria e votato entro 70 giorni (con possibilità di proroga per altri 15).
4) L’elezione del Presidente della Repubblica
Il capo dello Stato sarà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti mentre dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
5) Referendum e leggi di iniziativa popolare
Per proporre un referendum serviranno 800 mila firme, contro le 500 mila attuali. Dopo le prime 400 mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Per quanto riguarda invece la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare, il numero di firme necessarie è triplicato, da 50 mila a 150 mila. Vengono inoltre introdotti in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo.
6) Le nomine dei giudici della Consulta
I 5 giudici della Consulta non saranno più eletti dal Parlamento riunito in seduta comune ma verranno scelti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due e alla Camera tre.
Per la loro elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, mentre dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
7) L’abolizione di Cnel e Province
La riforma costituzionale prevede l’abrogazione totale dell’articolo 99 della Costituzione riguardante il Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà nominato un commissario straordinario a cui sarà affidata la liquidazione e la ricollocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province ma sono previste delle premialità per le Regioni “virtuose”, quelle cioè con i conti in regola.
8) Disposizioni per Regioni ed enti locali
Vengono introdotti indicatori di costi e fabbisogni per rendere più efficienti le funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle Regioni. In caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali gli amministratori regionali e locali vengono allontanati dall’incarico. Infine si pone un limite al compenso dei dirigenti di organi regionali, che non sarà superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
9) La legge elettorale: ricorso preventivo alla Consulta
Prima della loro promulgazione le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Il ricorso motivato dovrà essere presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera o almeno un terzo dei componenti del Senato entro 10 giorni all’approvazione della norma. La Consulta si pronuncerà entro 30 giorni e, in caso di dichiarazione di illegittimità, la legge non sarà promulgata.
Lo stato di guerra è deliberato dalla Camera a maggioranza assoluta.
10) L’equilibrio nella rappresentanza
Nell’articolo 55 della Costituzione entra un nuovo comma: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.
Viene così rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive. L’equilibrio di genere tra donne e uomini nella rappresentanza è previsto anche negli organi regionali in base a principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
In estrema sintesi, secondo il mio
personalissimo punto di vista, alcune riforme ci possono stare mentre
altre necessitano di una rivisitazione approfondita così da fugare
ogni dubbio circa la salvaguardia dei ruoli e della democrazia. Anche
il diritto alla parità uomo donna è una forzatura. Non è detto che
per mantenere gli assetti si debba scrivere un alegge che impone la
presenza paritaria tra maschi e femmine: e il merito dove lo
mettiamo? Ma questo è un aspetto effimero rispetto al resto delle
modifiche che si intendono apportare.
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