Il 18 giugno si deve pagare la prima
tranche dell'IMU, la tassa sulla casa che sostituisce l'ICI che
riguarda
tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e
tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di
godimento, come usufruttuari o chi ha un diritto d'abitazione cioè
il coniuge superstite sulla casa di famiglia, di uso, di enfiteusi e
di superficie.
In caso di separazione, è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale a dover effettuare il pagamento, anche se non proprietario con applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e delle detrazioni.
L'imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti, utilizzati nell'esercizio della propria attività.
Nel caso di più comproprietari - o di più contitolari di un diritto reale - l'imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.
L'Imu si applica a qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze.
La nuova imposta municipale è quindi dovuta su:
fabbricati; aree fabbricabili (conta il valore commerciale al primo gennaio 2012);
terreni, sia quelli agricoli sia quelli incolti, inclusi gli orticelli che erano finora esenti dall'Ici. Sono, però, esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Per i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure oggetto di interventi di radicale recupero edilizio, l'imposta si applica sull'area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, a quella di utilizzo del fabbricato.
Il meccanismo di calcolo è analogo a quello dell'Ici ma con coefficienti moltiplicatori più alti. Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all'immobile al 1° gennaio dell'anno che, come in passato, deve essere rivalutata del 5%.
Per
trovare la rendita si può consultare il rogito o una visura
catastale recente (si può ottenere anche dal quadro RB del modello
Unico o B del 730. ricordando, però, che nel mod Unico la rendita è
già incrementata del 5% (non occorre quindi rivalutarla), mentre nel
730 viene indicato l'importo base (quindi da maggiorare).
La rendita rivalutata del 5% va moltiplicata - come per l'Ici - per una serie di coefficienti che variano a seconda della tipologia dell'immobile.
La rendita rivalutata del 5% va moltiplicata - come per l'Ici - per una serie di coefficienti che variano a seconda della tipologia dell'immobile.
Per
le abitazioni e relative pertinenze il coefficiente è di 160 (era
100 con l'Ici, l'aumento è quindi del 60%); per gli uffici è 80
(era 55) e per i negozi 55 (era 34).
Base imponibile dimezzata per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni, da accertare da un tecnico comunale. Dimezzata la base di calcolo anche per i fabbricati di interesse storico e artistico.
Per
i terreni agricoli il valore imponibile si ottiene moltiplicando il
reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno
d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato poi per 135 (o 110 per i
terreni posseduti e utilizzati direttamente da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali).
Come già detto la prima rata deve essere versata entro il 18 giugno adoperando le aliquote base, anche se il comune ha già deliberato in merito.
Come già detto la prima rata deve essere versata entro il 18 giugno adoperando le aliquote base, anche se il comune ha già deliberato in merito.
E
cioè:
0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze;
0,76% per gli altri immobili (seconde case, case affittate, aree fabbricabili, terreni agricoli);
0,2% per i fabbricati rurali strumentali.
L'imposta ottenuta, applicando le aliquote alla base imponibile, va suddivisa per le quote di possesso e per il periodo di possesso (con 15 giorni di possesso si conteggia un mese).
0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze;
0,76% per gli altri immobili (seconde case, case affittate, aree fabbricabili, terreni agricoli);
0,2% per i fabbricati rurali strumentali.
L'imposta ottenuta, applicando le aliquote alla base imponibile, va suddivisa per le quote di possesso e per il periodo di possesso (con 15 giorni di possesso si conteggia un mese).
La
seconda rata, 18 dicembre, dovrà tenere conto delle aliquote
definitive e dell'importo dell'acconto.
Solo per l'abitazione principale e relative pertinenze l'importo può essere suddiviso in tre tranche con scadenza 18 giugno, 17 settembre e saldo il 18 dicembre. i pagamenti devono essere effettuati in banca col mod F24
Il pagamento non è dovuto se l’imposta annuale non supera 12 euro
Solo per l'abitazione principale e relative pertinenze l'importo può essere suddiviso in tre tranche con scadenza 18 giugno, 17 settembre e saldo il 18 dicembre. i pagamenti devono essere effettuati in banca col mod F24
Il pagamento non è dovuto se l’imposta annuale non supera 12 euro