Il 18 giugno si deve pagare la prima
tranche dell'IMU, la tassa sulla casa che sostituisce l'ICI che
riguarda
tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e
tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di
godimento, come usufruttuari o chi ha un diritto d'abitazione cioè
il coniuge superstite sulla casa di famiglia, di uso, di enfiteusi e
di superficie.
In
caso di separazione, è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale
a dover effettuare il pagamento, anche se non proprietario con
applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e
delle detrazioni.
L'imposta
va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti,
utilizzati nell'esercizio della propria attività.
Nel
caso di più comproprietari - o di più contitolari di un diritto
reale - l'imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria
quota e con versamenti separati.
L'Imu
si applica a qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e
relative pertinenze.
La
nuova imposta municipale è quindi dovuta su:
fabbricati;
aree fabbricabili (conta il valore commerciale al primo gennaio
2012);
terreni,
sia quelli agricoli sia quelli incolti, inclusi gli orticelli che
erano finora esenti dall'Ici. Sono, però, esenti i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina.
Per
i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure
oggetto di interventi di radicale recupero edilizio, l'imposta si
applica sull'area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei
lavori, ovvero, se antecedente, a quella di utilizzo del
fabbricato.
Il
meccanismo di calcolo è analogo a quello dell'Ici ma con
coefficienti moltiplicatori più alti. Si parte sempre dalla rendita
catastale attribuita all'immobile al 1° gennaio dell'anno che, come
in passato, deve essere rivalutata del 5%.
Per
trovare la rendita si può consultare il rogito o una visura
catastale recente (si può ottenere anche dal quadro RB del modello
Unico o B del 730. ricordando, però, che nel mod Unico la rendita è
già incrementata del 5% (non occorre quindi rivalutarla), mentre nel
730 viene indicato l'importo base (quindi da maggiorare).
La
rendita rivalutata del 5% va moltiplicata - come per l'Ici - per una
serie di coefficienti che variano a seconda della tipologia
dell'immobile.
Per
le abitazioni e relative pertinenze il coefficiente è di 160 (era
100 con l'Ici, l'aumento è quindi del 60%); per gli uffici è 80
(era 55) e per i negozi 55 (era 34).
Base
imponibile dimezzata per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno in
cui sussistono tali condizioni, da accertare da un tecnico comunale.
Dimezzata la base di calcolo anche per i fabbricati di interesse
storico e artistico.
Per
i terreni agricoli il valore imponibile si ottiene moltiplicando il
reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno
d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato poi per 135 (o 110 per i
terreni posseduti e utilizzati direttamente da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali).
Come
già detto la prima rata deve essere versata entro il 18 giugno
adoperando le aliquote base, anche se il comune ha già deliberato in
merito.
E
cioè:
0,4%
per le abitazioni principali e relative pertinenze;
0,76%
per gli altri immobili (seconde case, case affittate, aree
fabbricabili, terreni agricoli);
0,2%
per i fabbricati rurali strumentali.
L'imposta
ottenuta, applicando le aliquote alla base imponibile, va suddivisa
per le quote di possesso e per il periodo di possesso (con 15 giorni
di possesso si conteggia un mese).
La
seconda rata, 18 dicembre, dovrà tenere conto delle aliquote
definitive e dell'importo dell'acconto.
Solo
per l'abitazione principale e relative pertinenze l'importo può
essere suddiviso in tre tranche con scadenza 18 giugno, 17 settembre
e saldo il 18 dicembre. i pagamenti devono essere effettuati in banca col mod F24
Il pagamento non è dovuto se l’imposta annuale non supera 12 euro