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lunedì 4 giugno 2012

IMU, come, quando e dove pagare

Il 18 giugno si deve pagare la prima tranche dell'IMU, la tassa sulla casa che sostituisce l'ICI che riguarda tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento, come usufruttuari o chi ha un diritto d'abitazione cioè il coniuge superstite sulla casa di famiglia, di uso, di enfiteusi e di superficie.

In caso di separazione, è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale a dover effettuare il pagamento, anche se non proprietario con applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e delle detrazioni.
L'imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti, utilizzati nell'esercizio della propria attività.
Nel caso di più comproprietari - o di più contitolari di un diritto reale - l'imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.

L'Imu si applica a qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze.
La nuova imposta municipale è quindi dovuta su:
fabbricati; aree fabbricabili (conta il valore commerciale al primo gennaio 2012);
terreni, sia quelli agricoli sia quelli incolti, inclusi gli orticelli che erano finora esenti dall'Ici. Sono, però, esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Per i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure oggetto di interventi di radicale recupero edilizio, l'imposta si applica sull'area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, a quella di utilizzo del fabbricato.

Il meccanismo di calcolo è analogo a quello dell'Ici ma con coefficienti moltiplicatori più alti. Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all'immobile al 1° gennaio dell'anno che, come in passato, deve essere rivalutata del 5%.
Per trovare la rendita si può consultare il rogito o una visura catastale recente (si può ottenere anche dal quadro RB del modello Unico o B del 730. ricordando, però, che nel mod Unico la rendita è già incrementata del 5% (non occorre quindi rivalutarla), mentre nel 730 viene indicato l'importo base (quindi da maggiorare).
La rendita rivalutata del 5% va moltiplicata - come per l'Ici - per una serie di coefficienti che variano a seconda della tipologia dell'immobile.
Per le abitazioni e relative pertinenze il coefficiente è di 160 (era 100 con l'Ici, l'aumento è quindi del 60%); per gli uffici è 80 (era 55) e per i negozi 55 (era 34).

Base imponibile dimezzata per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni, da accertare da un tecnico comunale. Dimezzata la base di calcolo anche per i fabbricati di interesse storico e artistico.

Per i terreni agricoli il valore imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato poi per 135 (o 110 per i terreni posseduti e utilizzati direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).

Come già detto la prima rata deve essere versata entro il 18 giugno adoperando le aliquote base, anche se il comune ha già deliberato in merito.
E cioè:
0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze;
0,76% per gli altri immobili (seconde case, case affittate, aree fabbricabili, terreni agricoli);
0,2% per i fabbricati rurali strumentali.

L'imposta ottenuta, applicando le aliquote alla base imponibile, va suddivisa per le quote di possesso e per il periodo di possesso (con 15 giorni di possesso si conteggia un mese).
La seconda rata, 18 dicembre, dovrà tenere conto delle aliquote definitive e dell'importo dell'acconto.
Solo per l'abitazione principale e relative pertinenze l'importo può essere suddiviso in tre tranche con scadenza 18 giugno, 17 settembre e saldo il 18 dicembre. i pagamenti devono essere effettuati in banca col mod F24


Il pagamento non è dovuto se l’imposta annuale non supera 12 euro

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